Lo Statuto

Statici
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STATUTO

Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP”

 

Edizione Gennaio 2021

 

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP

Stadio Olimpico  - Foro Italico – 00135 ROMA

www.ansmes.it

I N D I C E

TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE

Art.

1 – Costituzione e denominazione

pag.

4

Art.

2 – Durata e sede

pag.

4

Art.

3 - Finalità

pag.

4

Art.

4 - Compiti

pag.

4

TITOLO II – I SOCI

Art.  5 - Categorie

pag.

5

Art.  6 - Requisiti e procedure per l’ammissione

pag.

6

Art.  7 - Diritti e doveri dei Soci

pag.

7

Art.  8 – Cessazione dei Soci

pag.

7

TITOLO III - ORDINAMENTO

   

Art.  9 - Organi dell’Associazione

pag.

7

Art.10 -  L’Assemblea Nazionale

pag.

8

Art.11 – Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

pag.

10

Art.12 – Svolgimento delle Assemblee Nazionali

pag.

10

Art.13 – Il Presidente Nazionale

pag.

11

Art.14 – Il Consiglio Nazionale

pag.

12

Art.15 - Attribuzionidel Consiglio Nazionale

pag.

13

Art.16 – Decadenza del Consiglio Nazionale

pag.

13

Art.17 – Decadenza dei singoli componenti del Consiglio Nazionale

pag.

14

Art.18 – Il Segretario Generale

pag.

15

Art.19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

pag.

15

Art.20 – La Commissione di Disciplina

pag,

16

Art,21 – La Commissione d’Appello Nazionale

pag.

16

Art.22 – Organi Regionali

pag.

17

Art.23 – L’Assemblea Regionale

pag.

17

Art.24 – Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali

pag.

17

Art.25 – Il Presidente Regionale

pag.

18

Art.26 – Il Consiglio  Regionale

pag.

18

Art.27 – Il Delegato Regionale

pag.

19

Art.28 – Il Comitato Provinciale

pag.

19

Art.29 – Organi del Comitato Provinciale

pag.

19

Art.30 – L’Assemblea Provinciale – Costituzione

pag.

20

Art.31 – L’Assemblea Provinciale

pag.

20

Art 32 – Il Presidente Provinciale

pag.

20

Art.33 – Il Consiglio   Provinciale

pag.

21

Art.34 – Il Delegato Provinciale

pag.

22

Art.35 – Incompatibilità

pag.

22

Art.36 – Natura e durata delle cariche elettive

pag.

23

Art.37 – Candidature

pag.

23

Art.38 – Le Commissioni

pag.

24

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art.39 – Sanzioni disciplinari                                                                                              pag. 24

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art.40 – Il patrimonio sociale                                                                                              pag .24

Art.41 – I proventi dell’Associazione                                                                                  pag. 25

Art.42 – L’esercizio finanziario                                                                                           pag. 25

TITOLO VI – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art.43 – Modifiche dello Statuto                                                                                         pag. 25

Art.44 – Scioglimento dell’Associazione                                                                            pag. 26

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.45 – Criteri di interpretazione                                                                                       pag. 26

Art.46 – Clausola compromissoria                                                                                      pag. 26

Art.47 – Collegio Arbitrale                                                                                                  pag. 27

Art.48 – Disposizioni transitorie e finali                                                                             pag. 27

 

STATUTO

TITOLO  I – L’ ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1 - L'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP  (A.N.S.Me.S.),  costituita  a Bari il 4 giugno 1986,  è una Associazione aconfessionale e apolitica,  fondata per riunire in un medesimo sodalizio le Persone, le Istituzioni, le Società e gli Enti sportivi insigniti della “Stella al Merito Sportivo”, della “Palma al Merito Tecnico” e del Collare d’Oro del CONI, nonché delle analoghe Benemerenze sportive assegnate dal Comitato Italiano Paralimpico /CIP.

L’A.N.S.Me.S. è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal CIP in qualità di Associazione Benemerita.

2 - L’A.N.S.Me.S. – d’ora innanzi nel presente Statuto indicata semplicemente con il termine Associazione

- è retta da norme statutarie e regolamentari adottate in  coerenza con l'Ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ; agisce altresì   in armonia allo Statuto del   CONI nonché ai principi fondamentali, alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI stesso.

3 - L’Associazione è senza fini di lucro,  talché  le è preclusa la possibilità di distribuire durante la sua vita, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

4 - Nell'ambito dell'ordinamento sportivo all’Associazione è riconosciuta l'autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del  CONI.

Art. 2 - Emblema. durata e sede

1 - L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma, e potrà essere sciolta con deliberazione

dell’Assemblea Straordinaria.

2 - L’emblema dell'Associazione  consiste nella raffigurazione della medaglia coniata dal  CONI  per gli assegnatari della Stella al Merito Sportivo. L'uso di detto emblema è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Nazionale dell’Associazione.

Art. 3 – Finalità

1 - L'Associazione  , attraverso la valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo, e delle Palme al Merito Tecnico e del Collare d’Oro attribuiti dal CONI e dal CIP ,  si prefigge la difesa e promozione   dell’Idea di Sport nei suoi aspetti socio-educativi  , culturali e sportivo-agonistici.

Art. 4 – Compiti

1 - Per l'affermazione ed il conseguimento costante delle proprie finalità, l'Associazione   intende  :

a) svolgere ogni azione utile e necessaria ad assicurare la più ampia valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo, delle Palme al Merito Tecnico e dei Collari d’Oro, curando e potenziando la propria Struttura associativa;

b) favorire l'amicizia tra gli insigniti, della Stella al Merito Sportivo, della Palma al Merito  Tecnico e  dei Collari d’Oro del C.O.N.I. e di quelle equipollenti del CIP;

c) difendere e rappresentare, in qualsiasi sede e nei modi più opportuni, il prestigio dello Sport e degli sportivi;

d) allacciare rapporti di collaborazione e partecipazione alle iniziative promosse dal CONI e dal CIP e dalle Organizzazioni dagli stessi riconosciute ed in particolare con le    Associazioni Benemerite, nonché con le Istituzioni pubbliche nazionali e territoriali, offrendo la specifica competenza culturale, tecnica e dirigenziale dei suoi associati;

e) operare, attraverso idonee iniziative, affinché il   valore morale , educativo e sociale dello Sport sia divulgato e recepito dai giovani;

f) esercitare la tutela e la difesa, in qualsiasi sede e nei modi più opportuni, del diritto allo Sport di tutti i cittadini , sollecitando le Istituzioni centrali e  territoriali ad apprestare ed a mettere a disposizione i mezzi necessari;

g) svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’Idea di Sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini;

h) svolgere attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.

2 - L'Associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in    coerenza con quanto

indicato all’art. 1.2 .

3 – Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si avvale in modo particolare e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.

TITOLO II - I S O C I Art. 5 – Categorie

1 – Sono Soci di diritto  tutte le Persone, le Società e gli Enti Sportivi, e le Istituzioni insigniti  delle Benemerenze sportive   “Stelle al Merito Sportivo”, “Palme al Merito Tecnico” e  “Collari d’Oro”, concesse dal CONI e le analoghe Benemerenze concesse dal CIP.

Presso l’Associazione viene tenuto un apposito Elenco sulla base delle conformi segnalazioni rese dal

CONI e dal CIP in ordine alle concessioni di dette Benemerenze.

L’eventuale revoca delle Benemerenze da parte del CONI e/o del CIP comporta conseguentemente la perdita della qualifica di Socio di diritto dell’Associazione.

2 - All’interno  dell’Associazione  i  Soci attivi  si distinguono in:

a) Soci  Effettivi individuali; b) Soci Effettivi istituzionali; c) Soci Benemeriti;

d) Soci Onorari;

e) Soci Aggregati.

 

3 -  Ai fini della concreta partecipazione alle attività dell’Associazione, in particolare per l’esercizio dei diritti e doveri di cui al successivo art. 7. i Soci insigniti con le Benemerenze delle Stelle al Merito Sportivo e delle Palme al merito Tecnico devono presentare domanda di iscrizione alla   Struttura territorialmente competente  corredata della relativa quota sociale.

4 – Ai Soci insigniti con il Collare d’Oro è attribuito “ex officio”, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto:

  • la qualifica di Socio Benemerito, se già in possesso della qualifica di Socio Effettivo Individuale o Istituzionale;
  • la qualifica di Socio Onorario, in mancanza del requisito di cui al punto a).

Per i Soci  Onorari, è istituito un Albo speciale e la cui iscrizione avviene secondo quanto previsto  nel Regolamento allo Statuto.

5 - Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci Aggregati, familiari e amici di Soci Effettivi individuali o Benemeriti che – aderendo a specifiche iniziative promosse dal Consiglio Nazionale - intendono partecipare alle attività promozionali e culturali svolte dall’Associazione , si impegnano ad osservarne lo Statuto ed il Regolamento, versando altresì la relativa specifica quota annuale di tesseramento stabilita dal Consiglio Nazionale. Per i Soci  Aggregati non è previsto l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

6-  Ai Soci Aggregati iscritti per almeno quattro anni consecutivi e che abbiano acquisito particolari meriti associativi può essere concessa dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, la qualifica di Socio Onorario.

7 - I Soci  Effettivi Individuali ed Istituzionali  sono tenuti a corrispondere la quota sociale annuale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Nazionale . I Soci Benemeriti ed Onorari  non sono tenuti al pagamento di alcuna quota.

8 –Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri, con l’eccezione dei Soci Onorari e Aggregati cui è precluso l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.

 

Art. 6 - Requisiti e procedure per l'ammissione

1 – In ordine ai  requisiti necessari  per l’ottenimento da parte dell’Associazione della qualifica di Socio  dell’ANSMeS, le persone di nazionalità italiana e/o straniera insignite delle benemerenze di cui all’art. 5 devono   godere   - a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale – di indiscussa moralità e reputazione e non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati colposi superiori ad un anno.

2 - Per tutti gli insigniti di benemerenza sportiva la formale richiesta  di ammissione all’Associazione – quale Socio Effettivo individuale , se Persona, oppure quale Socio Effettivo istituzionale, se Società od Ente Sportivo od Istituzione – avviene secondo le procedure organizzative stabilite dal Regolamento allo Statuto. L’ammissione è subordinata   al favorevole accoglimento del Consiglio Nazionale o per delega della Struttura dell’Associazione territorialmente competente.

3 – Le condizioni esclusive  per l’attribuzione diretta da parte dell’Associazione delle qualifiche di Socio

Benemerito ed Onorario sono indicate nel Regolamento allo Statuto.

4 - E' sancito il divieto di far parte dell' ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente , con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento,  alle sanzioni irrogate nei loro confronti da parte degli Organi della Giustizia Sportiva.  A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7- Diritti e doveri dei Soci

1 - I Soci, di cui all'art. 5.3, 5.4 e 5.5,  hanno diritto di:

a) concorrere, se in possesso dei rispettivi requisiti, alle cariche elettive sociali;  per i Soci di cui all'art. 5.2 lett. b) può concorrere alle cariche sociali il Presidente pro-tempore;

b) partecipare alle Assemblee dell' Associazione, sia nazionali che territoriali , secondo le norme statutarie e regolamentari;

c) partecipare all'attività dell'Associazione, dando il loro fattivo apporto alle iniziative intese a realizzare le finalità di cui all'art. 3.

d) fruire in generale di tutti i vantaggi assicurati dall’Associazione e delle opportunità da essa attivate.

2 - I Soci hanno il dovere di:

a)  osservare le norme statutarie ed   i Regolamenti della Associazione;

b)  accettare le finalità della Associazione, uniformando ad esse la loro condotta;

c)  osservare le deliberazioni e le decisioni degli Organi della Associazione;

d)  adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali;

e)  osservare il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

Art. 8 - Cessazione dei Soci

1 - I Soci cessano di far parte della Associazione nei seguenti casi:

a)  - per dimissioni da presentare al Comitato od al Delegato Provinciale  territorialmente competente;

b) - per decadenza nel caso vengano meno i requisiti che hanno permesso l'ammissione, tra i quali la concessione della Stella al Merito Sportivo, della Palma al Merito Tecnico e del Collare d’Oro del CONI o delle equipollenti Benemerenze del CIP ;

c) - per radiazione, irrogata  dall’Organo di disciplina a norma dei successivi artt. 20 e 39,  nel caso di gravi  infrazioni  alle  norme  statutarie  e  di  comportamenti  contrari  alla  legge,  comunque  lesivi  degli interessi dell’Associazione;

d) - per mancato pagamento   della quota sociale, secondo la tempistica prevista nel Regolamento allo

Statuto.

2 - I contributi sociali sono irripetibili nel caso di cessazione della qualità di Socio.

3 – La cessazione dei Soci  viene    comunicata a ciascun interessato :  da parte degli Organi Territoriali competenti per  i casi di cui alle lettere a) e d) ,  e da parte degli Organi disciplinari per i casi di cui alle lettere b) e c)  al completamento della procedura , così come disciplinato ai successivi articoli 20 e 21. Successivamente i relativi provvedimenti sono trasmessi al Consiglio Nazionale per quanto di competenza.

TITOLO III – ORDINAMENTO Art. 9 - Organi dell'Associazione

1 - L'ordinamento e le attività funzionali dell' Associazione sono attuati tramite i seguenti Organi :

      CENTRALI

a) Assemblea Nazionale b) Presidente Nazionale c) Consiglio  Nazionale

d) Collegio dei Revisori dei Conti e) Commissione di Disciplina

f) Commissione di Appello Nazionale g) Segretario Generale

         TERRITORIALI

- Comitato Regionale  : a) Assemblea Regionale b) Presidente Regionale

c) Consiglio   Regionale d) Delegato Regionale

- Comitato Provinciale  : e) Assemblea  Provinciale f) Presidente  Provinciale g) Consiglio   Provinciale h) Delegato Provinciale

2  - Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

 

 

Art. 10- L'Assemblea Nazionale

1 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati è l'organo sovrano dell'Associazione, ne rappresenta i Soci e statuisce su quanto viene sottoposto alla sua decisione in base allo Statuto. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

2 – L’Assemblea Nazionale  è costituita dai Delegati eletti  su base regionale  tra i Soci Effettivi e Benemeriti delle  relative Province , fatta eccezione per l'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento della Associazione, la quale deve essere costituita direttamente dai Soci Effettivi e Benemeriti di tutte le Province.

3 - Ciascuna Assemblea Regionale elegge, secondo le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto,  un numero  di  Delegati  all’Assemblea Nazionale in  relazione al  numero  complessivo  di  Soci Effettivi  e

Benemeriti aventi diritto a voto  dei Comitati Provinciali territorialmente competenti, secondo il rapporto 1 (uno)  Delegato  ogni 30 (trenta)  Voti o  frazione  superiore  ai  15 (quindici)  Voti. Ai  fini  del  conteggio 1 (uno)  Socio    Effettivo istituzionale equivale a 2 (due) Soci Effettivi individuali.

Ogni Comitato o Delegazione Regionale ove sia costituito almeno un  Comitato Provinciale designa, secondo  le  modalità  stabilite  dal  Regolamento  allo  Statuto,  un  numero  di  Delegati  all’Assemblea Nazionale secondo lo stesso rapporto col numero complessivo di Soci della Regione di cui al paragrafo precedente, nonché per la composizione di genere, se presenti.

Nelle Regioni ove non si raggiunga il numero minimo dei 30 (trenta) Voti viene comunque garantito il diritto di rappresentanza in sede di Assemblea Nazionale. A tal fine, il Delegato regionale dà luogo alla convocazione dell’Assemblea Regionale invitando tutti i Soci in regola col tesseramento che provvederanno ad eleggere, tra di essi, 1 (uno) Delegato all’Assemblea Nazionale.

Nelle Assemblee regionali , contestualmente ai Delegati effettivi all’Assemblea Nazionale vengono eletti altrettanti Delegati supplenti , dello stesso genere, che subentrano in caso di impedimento dei primi.

4 - Ciascun Comitato   Provinciale ai sensi dell’art. 31 designa   per l’Assemblea Regionale - oltre al

Presidente in carica -   1 (uno) proprio  Iscritto ogni 10  (dieci)  Soci Effettivi e Benemeriti, o frazione superiore ai 5 (cinque)

Soci, aventi diritto a voto. Ai fini del conteggio 1 (uno) Socio  Effettivo Istituzionale equivale a 2 (due)  Soci Effettivi individuali. Nel caso un Comitato Provinciale possa  designare  per l’Assemblea Regionale un numero di Iscritti superiore a 3 (tre) almeno  1  (uno) di questi      contempla l’alternanza di  genere, se presenti. Nell’Assemblea Regionale ogni Socio designato, effettivo e supplente dello stesso genere,  ha diritto ad 1 (uno)  voto.

5 – Nell’Assemblea Nazionale ciascun Delegato ha diritto ad 1 (uno) voto. Partecipano di diritto all’Assemblea Nazionale, con diritto di parola ma non di voto, i Presidenti ed i Delegati Regionali.

6 – L’Assemblea Nazionale dei Delegati - tranne i casi previsti nel presente Statuto e per l‘elezione del Presidente Nazionale, per la quale occorre la maggioranza assoluta – delibera a maggioranza relativa di voti.

7 - I Delegati eletti per l’Assemblea Nazionale elettiva , effettivi e supplenti,  rimangono confermati per l’intero quadriennio ovvero sino alla successiva Assemblea che preveda il rinnovo degli Organi Nazionali, per lo svolgimento della quale si dà luogo ad una nuova procedura per la designazione dei Delegati.

Il Regolamento allo Statuto disciplina il caso di impossibilità dei Delegati, effettivi e/o supplenti, di

intervenire all’Assemblea Nazionale annuale .

8  -  La  partecipazione  alle Assemblee  è  preclusa  a  quei  Delegati  che  non  risultino  in  regola  con  il pagamento delle quote sociali alla chiusura del tesseramento dell’anno precedente o stiano scontando una sanzione disciplinare sospensiva o inibitiva.

I Soci Onorari possono partecipare alle Assemblee stesse senza diritto di voto.

9 - Non possono essere eletti delegati alle Assemblee elettive i candidati alle cariche sociali, nonché i componenti del Consiglio  Nazionale.

10 - L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di aprile, in giorno stabilito dal Consiglio Nazionale,  ad  eccezione  dell'  Assemblea  Elettiva,  che  deve  svolgersi  entro  il  15    marzo  dell'anno successivo alla fine del mandato.

11 - L'Assemblea Straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio  Nazionale o dalla metà più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti.

12  -  Le Assemblee  Nazionali,  sia  Ordinarie  che  Straordinarie,  sono  convocate,  previa  indizione  del Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto per posta ordinaria e/o per posta elettronica certificata , nonché pubblicata sulla homepage del sito internet dell’Associazione. L’avviso deve contenere la data e ora della prima e seconda convocazione, la sede  di  svolgimento  dell'Assemblea,  nonché  l'ordine  del  giorno  con  la  preventiva  indicazione  degli argomenti da trattare.

13  -  All'avviso di convocazione deve essere accluso, a cura della Segreteria dell’Associazione, l'elenco- tabella  degli aventi diritto a voto. Avverso a quest’ultimo è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialemente, da proporre a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, avanti la Commissione di Disciplina ai sensi dell’art. 20.6 del presente statuto.

14 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria   deve essere spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell' Assemblea, salvo il caso di Assemblea elettiva in cui la convocazione deve avvenire almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento.

15 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dall'evento che vi ha dato causa.

Art. 11 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1 - L'Assemblea Ordinaria:

a) discute e delibera, ogni anno, entro il mese di aprile, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio  Nazionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;  discute e delibera, altresì, sul conto preventivo presentato dal Consiglio Nazionale;

b) elegge, ogni quattro anni, non oltre il 15   marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti della Commissione di Disciplina Nazionale e della Commissione di Appello Nazionale.

c) delibera l'indirizzo generale delle attività della Associazione;

d) nomina  anche  per  acclamazione,   su   proposta  del   Consiglio   Nazionale  e/o   delle  Strutture territorialmente competenti,  il Presidente Onorario dell' Associazione nonché i Presidenti Onorari a livello regionale; nomina altresì i Soci Onorari e Benemeriti ;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2 - L'Assemblea Straordinaria:

a) elegge, nelle ipotesi previste dagli articoli 16.2-3-4, 17.4, 19.4, 20.11 e 21.7 del presente Statuto, il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale, i singoli Consiglieri nazionali, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e delle Commissioni di Disciplina e di Appello Nazionale;

b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI ;

c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e, di conseguenza, decide la destinazione del patrimonio sociale, nei limiti stabiliti dall'art. 44 ;

d) delibera su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno.

Art. 12- Svolgimento delle Assemblee Nazionali

1 - I componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Nazionale in numero non inferiore a tre, non possono essere scelti tra coloro che rivestono cariche sociali, e , in caso di Assemblea elettiva, tra i candidati alle cariche sociali.

2 - L'Assemblea elegge per acclamazione fra i Delegati presenti -  con esclusione di coloro che ricoprono cariche sociali o, nel caso di Assemblee elettive, risultino candidati a ricoprire   cariche nazionali - il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario dell’ Assemblea, nonché il Collegio degli scrutatori in numero non inferiore a tre.

3 - L'Assemblea Ordinaria, nonché l'Assemblea Straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell’ Associazione, si considerano validamente costituite:

a) in prima convocazione ove sia rappresentata almeno la metà dei Delegati effettivi;

b) in seconda convocazione ove sia rappresentato almeno  un  quarto dei Delegati  effettivi.

4 - L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, ove sia rappresentato almeno un terzo dei Delegati effettivi.

5 -  L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento  dell'Associazione si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i quattro quinti dei   Soci Effettivi e Benemeriti aventi diritto di voto.

6 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti salvo che per l’ipotesi di scioglimento della Associazione, di cui all'articolo 44 e nelle altre ipotesi previste dal presente Statuto.

7 - Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con un numero di voti favorevoli pari, almeno, ai quattro quinti dei   Soci Effettivi e Benemeriti presenti aventi diritto di voto.

8 - Le votazioni concernenti tutte le delibere, escluso lo scioglimento dell'Associazione, si svolgono per alzata di mano e controprova. Devono svolgersi a scrutinio segreto se richieste dalla maggioranza assoluta dei Delegati presenti o qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea.

9 - La votazione concernente lo scioglimento dell'Associazione avviene a scrutinio segreto.

10 - Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

11 - La votazione per l'elezione del Presidente Nazionale precede quella per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale  ; queste si svolgono subito dopo lo scrutinio e la proclamazione del Presidente Nazionale.

Art. 13 - Il Presidente Nazionale

1 - Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione e ne costituisce il vertice associativo.

Viene eletto, tra i Soci aventi diritto al voto, dalla Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai costituenti l'Assemblea presenti. Qualora nella prima votazione ciò non si verifichi, nelle successive votazioni varrà comunque la maggioranza assoluta dei presenti accreditati, anche nel caso in cui si venga a realizzare il ballottaggio tra due o più  candidati col medesimo numero di voti.

2   -   Il   Presidente   Nazionale,   nell’esercizio   della   massima   funzione   statutaria   affidatagli   per   il conseguimento delle finalità associative :

a)    ha la firma sociale che può delegare, per atto pubblico, ad altri consiglieri con esclusione delle competenze esclusive;

b)    convoca le Assemblee Nazionali, su delibera del Consiglio  Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti;

c)    convoca e presiede il Consiglio Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;

d)    esercita  un  generale  potere  di  vigilanza  e  coordinamento  sulla  gestione  e  amministrazione dell'Associazione;

e)  mantiene i contatti con le Autorità Sportive Nazionali, con le Associazioni omologhe, nonché con le Istituzioni pubbliche;

f)   è  responsabile,  unitamente  ai  componenti  del  Consiglio    Nazionale,  del  funzionamento  dell' Associazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale;

g)  può  adottare,  nei  casi  di    urgenza,  i  provvedimenti  in  materie  di  competenza  del  Consiglio Nazionale,  che  si  rendano  necessari  ad  evitare  pregiudizio  all' Associazione,  con  l'obbligo  di sottoporli,  nella  prima  riunione  utile  successiva  alla  loro  adozione,  all'esame  del  Consiglio Nazionale che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica.

3 -   Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario. La firma di questi costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente Nazionale.

4 - Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente Nazionale dovessero diventare definitivi, il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria dell' Associazione deve provvedere in conformità a quanto previsto al successivo art. 16.

 

Art. 14 - Il Consiglio  Nazionale

1 - L'Associazione è retta da un Consiglio  Nazionale composto da: il Presidente Nazionale e dai

Consiglieri Nazionali, in numero di  12 (dodici). Tra i Consiglieri eletti devono figurare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali,  1 (uno) tra i Soci Effettivi individuali  per l’alternanza di genere,  1 (uno)  insignito della  Palma al Merito  Tecnico ed 1 (uno) candidato designato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Partecipano, inoltre,  al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i Rappresentanti proposti da Enti ed Istituzioni che il Presidente  Nazionale ritenga opportuno coinvolgere nell’ interesse della Associazione.

2 - Il Presidente Nazionale immediatamente precedente a quello in carica (Past-president) e l'eventuale Presidente Nazionale Onorario, hanno diritto di partecipare alle riunioni di Consiglio con diritto di parola ma non di voto.

3 - Il Presidente Nazionale viene eletto con l'osservanza delle norme dell'art. 13.

4 - I Consiglieri Nazionali vengono eletti, tra i Soci aventi diritti a voto, dall' Assemblea Nazionale a maggioranza semplice dei voti esprimibili dai costituenti l'Assemblea presenti.

5 - Nella sua prima riunione il Consiglio  Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i tre Vice Presidenti Nazionali, di cui uno Vicario. Può inoltre costituire - ove ritenuto opportuno - con la medesima  maggioranza  il  Comitato  di  Presidenza  composto  dal  Presidente  Nazionale,  da  un  Vice Presidente   e da due Consiglieri Nazionali.

Procede altresì alla nomina del Segretario Generale, scelto tra i Soci  che non ricoprono cariche elettive dell'Associazione, ed ove ritenuto opportuno può inoltre nominare   un Tesoriere con gli stessi criteri. Questi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con diritto di parola, ma non di voto.

Le cariche di cui sopra non sono cumulabili.

6 – Il Comitato di Presidenza , ove costituito , viene rinnovato ogni anno a rotazione dei suoi componenti, con esclusione del Presidente Nazionale.  Esso :

a) esamina in via preliminare le proposte – da adottare successivamente dal Consiglio   Nazionale – per sostenere la concessione ai propri associati di Benemerenze CONI , ovvero per inoltrare proposte di concessione di onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI) ;

b) nei casi di particolare urgenza assolve tutte le funzioni del Consiglio Nazionale. Le decisioni adottate in tale veste devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione utile, e comunque portate a conoscenza dello stesso Consiglio.

7 - Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale, e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessita o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

Le  riunioni  del  Consiglio  Nazionale  sono  validamente  costituite  con  la  presenza  della  maggioranza assoluta dei suoi componenti, ivi compresi  il Presidente Nazionale o  un Vice Presidente.

 

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio  Nazionale

1 - Il Consiglio  Nazionale detta le direttive generali per l’attività sociale, vigila sull’azione delle Strutture

territoriali e provvede al normale funzionamento dell’Associazione.

2 – In particolare,  il Consiglio Nazionale :

a)  provvede alla attuazione delle deliberazioni delle Assemblee Nazionali;

b)  amministra i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei fini sociali;

c)  delibera il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre alla

approvazione dell’Assemblea Nazionale ;

d) delega l'esercizio di determinati poteri, non esclusivi, al Presidente Nazionale ;

e)  ratifica, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti di sua

competenza adottati in via d’urgenza dal Presidente Nazionale;

f)   istituisce i Comitati Provinciali e Regionali, nomina i Delegati Provinciali e Regionali e vigila sulla osservanza, da parte degli stessi e dei Soci, dello Statuto e di ogni altro Regolamento  adottato dall’Associazione ;

g)   nomina  un Commissario straordinario  in caso di scioglimento di un Organo Territoriale  per gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte dello stesso, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento del medesimo. Il Commissario   dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla nomina, a celebrare l’Assemblea elettiva per la ricostituzione dell’Organo decaduto ; detto termine, a seguito di motivata richiesta, può essere prorogato una sola volta e per uguale durata;

h)   delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le proposte di modifica allo Statuto, nonché l’adozione e le modifiche al Regolamento allo Statuto e di ogni altro Regolamento della Associazione;

i)   delibera su tutte le altre questioni non indicate ai punti precedenti, di sua competenza secondo lo Statuto ed il Regolamento  allo Statuto e sulle materie non previste dagli stessi.

3 - Le delibere sui punti sopraindicati vengono assunte, ove non sia diversamente ed espressamente indicato sui singoli punti, con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio  Nazionale

1 - Il Consiglio Nazionale decade per:

a) assenza definitiva o impedimento definitivo del Presidente Nazionale;

b) dimissioni dalla carica del Presidente Nazionale;

c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea Nazionale, del bilancio consuntivo;

d) cessazione contemporanea, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei suoi componenti.

2 - Nell'ipotesi di cui al punto a) il Consiglio Nazionale decade e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Vice Presidente Vicario, il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocare e da celebrarsi entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

3 - Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), sia il Presidente Nazionale che l'intero Consiglio  Nazionale  restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell' Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini cui al 2° comma del presente articolo.

Qualora vi sia dichiarata impossibilità da parte del Presidente a restare in "prorogatio", gli subentra il Vice

Presidente Vicario.

4 - Nella ipotesi di cui al punto d) sia il Presidente che il Consiglio Nazionale decadono e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Presidente Nazionale fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini di cui al 2° comma del presente articolo.

5 - Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi di cui al presente articolo, sono irrevocabili.

6 - La decadenza del Consiglio  Nazionale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti, né alla

Commissione di Disciplina, né alla Commissione di Appello Nazionale.

7 – Il Consiglio   Nazionale subentrato a quello decaduto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso al momento della decadenza.

Art. 17 – Decadenza dei singoli componenti del  Consiglio  Nazionale

1 – In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, dei singoli Consiglieri nazionali, il Consiglio Nazionale  provvede  ad  integrarsi,  effettuando  le  sostituzioni  con  coloro  che,  nell’ultima Assemblea elettiva, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno il cinquanta per cento dei voti attribuiti all’ultimo eletto.

2 – Fanno   eccezione le posizione riservate ai Consiglieri rappresentanti i Soci Effettivi istituzionali, ovvero eletti   per l’alternanza di genere, e gli insigniti della Palma al Merito tecnico del CONI e di Benemerenza sportiva del CIP. A tutti questi non si applica la percentuale di cui al comma 1 in caso di surroga, ma l’attribuzione del posto vacante avviene semplicemente a favore del più votato tra i candidati con la medesima qualificazione categoriale del Socio cessato dalla carica.

3 – Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi, si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile, che verrà tenuta dall’ Associazione dopo l’evento che ha causato la vacanza medesima.

4 – Nell’ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio  Nazionale, verrà celebrata obbligatoriamente un’ Assemblea Straordinaria entro novanta giorni dall’evento che ha causato la vacanza.

5 – Nel momento in cui le dimissioni vanno a riguardare la metà più uno dei consiglieri, si procede come indicato all’art.16.

6 – Dal computo della metà più uno vanno esclusi i membri cessati, sostituiti con Assemblea Straordinaria. La cessazione da Socio, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio Nazionale determina automaticamente la sua decadenza da membro del Consiglio  Nazionale stesso.

7 – Il membro del Consiglio  Nazionale che nel corso dello stesso anno solare risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

8 – Nei casi indicati nei due precedenti commi il Consiglio Nazionale viene integrato in base a quanto previsto dai commi 1°e 2° del presente articolo.

Art. 18 – Il Segretario Generale

1 – Il Segretario Generale, nominato secondo quanto previsto all’art. 14.5 del presente Statuto, svolge la sua attività di norma presso la sede dell’Associazione e in particolare:

a)  dà esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Presidente Nazionale;

b)  svolge  le  funzioni  di  segretario  del  Consiglio  Nazionale  e  del  Comitato  di  Presidenza  ,  ove costituito, redigendo i verbali delle riunioni, dei quali cura la conservazione;

c)   provvede all’organizzazione dell’attività dell’Associazione ed è responsabile nei confronti del

Consiglio Nazionale  del suo funzionamento ;

d)  predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo e li sottopone all’esame del Consiglio

Nazionale;

e)  sovrintende e controlla – d’intesa con l’eventuale Tesoriere  - e secondo le direttive del Consiglio

Nazionale :

-    la gestione di cassa dell’ Associazione, ivi comprese le rendicontazioni amministrative degli

Organi Territoriali, della quale è responsabile nei  confronti dello stesso Consiglio  Nazionale ;

-     la gestione dei      conti correnti bancari e postali, anche con poteri di firma su delega del

Presidente Nazionale ;

-    la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso.

Art. 19 – Il  Collegio dei Revisori dei Conti

1– Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:

a) un Presidente eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale; nel caso non si raggiunga detto quorum nella prima votazione, nella seconda varrà la maggioranza relativa;

b) due Membri effettivi e da due Supplenti, eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea  Nazionale, e la cui priorità di  elezione è determinata dal numero di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra due o più candidati, viene eletto quello con maggiore anzianità di appartenenza all' Associazione e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità d'età.

2 - Requisito per ricoprire la carica di Presidente è l'iscrizione al Registro dei revisori contabili. Requisito per ricoprire la carica di Membro è essere in possesso di idonea professionalità. Tutti i componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione.

3 -  Il Collegio dura in carica per un quadriennio coincidente con quello olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi ; altresì non decade in caso di decadenza del Consiglio  Nazionale.

4 - In caso di cessazione  durante il mandato dalla carica di componenti il Collegio dei  Revisori dei Conti si provvede alle sostituzioni applicando le norme, in materia, del Codice Civile. Ove le sostituzioni non siano possibili, dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni da verificarsi dell'evento, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei Membri mancanti.

5 – Il Presidente ed i Membri effettivi del  Collegio assistono alle riunioni del Consiglio  Nazionale  ed alle

Assemblee.

6 - In materia di decadenza si applicano le relative norme del Codice Civile.

7  -  Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  si  riunisce,  almeno,  ogni  trimestre,  su  convocazione  del  suo Presidente, e le sue riunioni sono valide con la presenza di tre componenti.  Delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Di ogni riunione viene redatto un processo verbale che viene trascritto in apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la Segreteria Generale.

8 -  Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell' Associazione, esercitando anche il controllo contabile.

Il Collegio assolve il mandato secondo le disposizioni di legge. Redige le relazioni al Bilancio Preventivo ed a quello Consuntivo.

9 - I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente,   ad atti di ispezione e di controllo.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità,  il Collegio all'unanimità può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

10 - Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano; in quanto compatibili, le disposizioni del

Codice Civile relative al Collegio dei Revisori.

Art. 20 - La Commissione di Disciplina

1 - La Commissione di Disciplina è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti a maggioranza  relativa dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di  elezione é determinata dal numero di voti ottenuti.

Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.

2  –  La  Commissione  dura  in  carica  quattro  anni  e  non  decade  in  caso  di  decadenza  del  Consiglio

Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti più volte. La Commissione nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti  effettivi il proprio Presidente. 

3 - In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno e più membri effettivi, compreso il Presidente, la Commissione si integra con i membri supplenti sino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale dovranno essere sostituiti i membri cessati.

Provvede altresì, nel caso in cui il componente cessato sia il Presidente, all'elezione del nuovo Presidente.

4 - Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile,  per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale convoca - nei termini di cui al 2° comma dell'art. 16 - l'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'elezione dei membri mancanti (supplenti ed eventuali effettivi).

5 - Le sanzioni che la Commissione di Disciplina può irrogare agli appartenenti all' Associazione sono:

a) ammonizione,

b) sospensione dall’attività sociale fino ad un anno,

c) decadenza, d) radiazione.

6 - La Commissione di Disciplina si pronuncia, altresì, in merito ai ricorsi contro la validità e le delibere dell’Assemblea Nazionale, nonché sulle impugnazioni relative all’elenco-tabella aventi diritto a voto all’Assemblea elettiva  .

Art. 21 - La Commissione di Appello Nazionale

1 - La Commissione di Appello Nazionale è composta di tre membri effettivi e da due supplenti eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di  elezione è determinata dal numero di voti ottenuti.

Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.

2 - Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio   Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. La Commissione nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente. 

3 -  In  caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno  o più Componenti, compreso il

Presidente, si provvede analogamente a quanto indicato  ai commi 3 e 4 dell'art. 20.

 

 

Art. 22 - Organi Regionali

1 - Per la costituzione di un Comitato Regionale , da parte del Consiglio Nazionale,  occorre siano stati istituiti  un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle Provincie  esistenti nella  Regione.

2 -  Organi del Comitato Regionale sono:

a)  Assemblea Regionale b)   Presidente Regionale c)   Consiglio  Regionale

Art. 23 - L'Assemblea Regionale

1 - L'Assemblea Regionale è costituita , in conformità al precedente art. 10.4 , dal Presidente e dai designati dai Soci Effettivi e Benemeriti  appartenenti alle Strutture  Provinciali della stessa Regione, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.

2 - L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 24 - Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali

1 - I   Soci designati dai Comitati Provinciali  della stessa Regione  si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15   marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi,  per :

a) discutere e deliberare sulla Relazione del Consiglio Regionale riguardante l'attività   svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali. Quest’ultimi  , in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito regionale, vengono eletti secondo il seguente rapporto :

-    n. 4 (quattro) Consiglieri   fino a 50 (cinquanta) tesserati ;

-    sino a 6 (sei) Consiglieri da 51 (cinquantuno)  a 100 (cento) tesserati ;

-    sino a 8 (otto) Consiglieri oltre i 100 (cento) tesserati; tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza  dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l’alternanza di genere, se presenti;

b) per eleggere   - ai sensi  dell’art 10.3  - i propri Delegati, effettivo e supplente, all’Assemblea

Nazionale .

Possono  assistere  ai  lavori  dell’Assemblea,  senza  diritto  di  parola,  i  singoli  Soci  in  regola  con  il

tesseramento per l’anno in corso.

2 -  I Soci     designati dai Comitati Provinciali   della stessa Regione       si riuniscono in Assemblea Straordinaria, ogni qualvolta sia avanzata richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei Consiglieri

Regionali o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

3 - L'Assemblea Straordinaria è competente a:

a)  eleggere il Presidente Regionale e l'intero Consiglio Regionale o singoli Consiglieri       regionali, nel caso in cui dette cariche vengano a cessare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio;

b)  discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza, proposte dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali o da almeno la meta più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti della Regione;

4 -  I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche sociali non possono essere portatori di deleghe da parte  dei Comitati  Provinciali.

5 - La prima Assemblea Regionale immediatamente successiva alla costituzione del Comitato Regionale è indetta e convocata dal Presidente Nazionale.

Le successive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono indette dal Consiglio   Regionale e convocate dal Presidente Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali, in quanto siano applicabili.

Art. 25 – Il Presidente Regionale

1 – Il Presidente Regionale nell’esercizio del suo incarico :

a) rappresenta  l'Associazione nella Regione;

b) mantiene assidui contatti con il Consiglio  Nazionale;

c) allaccia e mantiene rapporti con gli Organi regionali del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni Sportive e con le Associazioni Benemerite del C.O.N.I., nonché con le Istituzioni pubbliche della Regione, offrendo la collaborazione  dell’Associazione  in materia sportiva;

d) convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

2 -  Al Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente Nazionale.

Art. 26 - II  Consiglio  Regionale

1 -   II Consiglio  Regionale è composto da:

a)   il Presidente Regionale, che rappresenta nella Regione l'Associazione;

b)    i Consiglieri Regionali, nel numero  indicato dall’art. 24.1 lett. a), tra i  quali il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Vice Presidente e nomina altresì, sempre tra i Consiglieri, il Segretario.

2  -  In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche regionali, si applicano per analogia, le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.

3 - Il Consiglio   Regionale si riunisce, sotto la    direzione del proprio Presidente,   3 (tre)  volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio  Regionale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4 -  Il Consiglio  Regionale :

a)  coordina l'attività associativa nella Regione, stimolandone lo sviluppo;

b)  propaga le finalità ideali e morali dell'Associazione, curandone la realizzazione;

c)  promuove iniziative  in ambito territoriale che coinvolgano  tutti i Comitati Provinciali  ed i

Delegati Provinciali della Regione;

d)  predispone la relazione sulla gestione annuale del Comitato, corredata dalla relativa rendicontazione delle spese proprie e dei Comitati e Delegati Provinciali, da sottoporre all’attenzione ed approvazione del Consiglio Nazionale;

e)  indice le Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

5 –   L'aspetto operativo riguardante   i punti  sopra indicati viene curato in via principale  dal Consigliere

Segretario  , unitamente agli altri membri del Consiglio Regionale, coordinati tutti dal Presidente.

6 -  Esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione.

Art. 27 - II Delegato Regionale

1 - Nelle Regioni nelle quali non sia possibile costituire gli Organi Regionali di cui all’art. 22  il Consiglio

Nazionale  nomina un Delegato Regionale.

2 - Detto incarico per la sua natura fiduciaria ha durata  annuale e può essere riconfermato, per la stessa durata, più volte, sempre dal Consiglio  Nazionale.

Il Delegato Regionale decade dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio  Nazionale.

3 - Il Delegato Regionale svolge i compiti di cui  agli artt.  25 e 26 del presente Statuto, con particolare riguardo al coordinamento dei Comitati Provinciali operanti e dei Delegati Provinciali della propria Regione. Provvede al riguardo anche alla convocazione dell’Assemblea Regionale ai sensi dell’art. 24.5 .

Art. 28 - Il Comitato Provinciale

 

1 - Il Comitato Provinciale è l'unità di base dell' Associazione e, per essere validamente costituito, deve contare almeno 15 (quindici)  Soci Effettivi e Benemeriti [art. 5.2 lett. a) ,b) e c)]  residenti nella stessa Provincia.

2 - Nella medesima Provincia può essere costituito un solo Comitato.

3 - I Soci residenti in una Provincia nella quale non  sia possibile costituire  un Comitato per mancanza del numero previsto al primo comma e nella quale non esiste il Delegato,  possono – su conforme favorevole parere del Consiglio Nazionale o , su delega di questi, del Presidente o Delegato Regionale - aderire temporaneamente ad un Comitato  di una Provincia limitrofa, purché della stessa Regione.

Art. 29 - Organi  del Comitato Provinciale

1 - Gli Organi del Comitato Provinciale sono:

a)  Assemblea Provinciale b)  Presidente   Provinciale c)   Consiglio  Provinciale

Art. 30 - L'Assemblea Provinciale  – Costituzione

1 -  L'Assemblea   Provinciale è costituita dai Soci Effettivi e Benemeriti  appartenenti alla medesima Struttura  Provinciale , che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni discip1inari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.

2 - L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria e Straordinaria.

Art. 31 - L'Assemblea  Provinciale

1 - I Soci effettivi e Benemeriti   della Struttura Provinciale si riuniscono in Assemblea Ordinaria   ogni quattro anni, coincidenti  con il quadriennio olimpico, entro il    15 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi per :

a) discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Provinciale riguardante l’attività svolta e per eleggere, con votazioni separate, il Presidente  ed i Consiglieri  Provinciali. Quest’ultimi  , in base al numero complessivo di tesserati avente diritto di voto in ambito   provinciale, vengono eletti secondo il seguente rapporto :

-    n. 4 (quattro) Consiglieri   fino a 20 (venti) tesserati ;

-   sino a 5 (cinque)  Consiglieri da 21 (vent’uno) a 40 (quaranta) tesserati ;

-   sino a  6 (sei) Consiglieri da 41  (quarantuno) a 60 (sessanta) tesserati ;

-   sino a  7 (sette) Consiglieri oltre i 60  (sessanta) tesserati; tra questi almeno 1 (uno) in rappresentanza  dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l’alternanza di genere, se presenti;

b) nonché per designare i propri   Rappresentanti effettivo e supplente (dello stesso genere),      alle rispettive Assemblee Regionali ordinarie di cui all' art. 10.4  del presente Statuto.

2 - l Soci Effettivi e Benemeriti della Struttura Territoriale   si riuniscono in Assemblea Straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei Consiglieri  Provinciali o dalla metà più uno dei Soci aventi diritto di voto per discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza.

3 - L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata, nei casi previsti dal presente Statuto per eleggere il Presidente Provinciale , l'intero Consiglio Provinciale  o singoli membri di esso  in   caso   di   vacanze   o decadenze anticipate nel corso del quadriennio.

4 - La prima Assemblea Provinciale  immediatamente successiva alla   istituzione del Comitato  è indetta e convocata dal Presidente o dal Delegato Regionale o, in caso non esistano, dal Presidente Nazionale. Le successive Assemblee, sia Ordinarie sia Straordinarie, sono indette dal Consiglio Provinciale  e convocate dal Presidente Provinciale  o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali in quanto siano applicabili.

5 - Ogni Socio Effettivo individuale e Benemerito   ha diritto ad un voto, quello Effettivo Istituzionale dispone di due voti ; ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio può essere portatore di  non più di 3 (tre) deleghe.

Art. 32 – Il Presidente Provinciale

 

1 – Il Presidente  Provinciale nell’esercizio del suo incarico :

a)  rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza nei confronti degli  Organi della

Associazione;

b) mantiene rapporti con gli omologhi Organi territoriali del C.O.N.I.  e degli altri Enti ed Associazioni Sportive  nonché con le Istituzioni   pubbliche  , offrendo la collaborazione  dell’Associazione  in materia sportiva;

c) convoca i Soci in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, secondo quanto indicato al successivo art. 33.4 lettera c);

2 -  Al Presidente  Provinciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente Nazionale.

Art. 33 - Il Consiglio Provinciale

1 – La Struttura Territoriale  è retta da un Consiglio  Provinciale composto da:

a)  il Presidente ;

b)  i Consiglieri  Provinciali nel numero  indicato dall’art. 31.1 lett. a)  , tra i quali il Consiglio stesso , nella sua prima riunione, elegge il Vicepresidente e nomina altresì  il Segretario.

2 - In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche del Comitato Provinciale ( Presidente, Consiglio   Provinciale , singoli Consiglieri ) si applicano per analogia le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.

3 - Il Consiglio Provinciale  si riunisce , sotto la  direzione del Presidente,  di norma tre volte all'anno e comunque ogni volta che  lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio  Provinciale  sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

4 - Il Consiglio  Provinciale :

a)  attua, nel rispetto delle linee programmatiche associative, la volontà del Comitato   e sottopone all'Assemblea dei Soci  le proposte che ritiene più opportune;

b)  predispone   la   relazione   sulla   gestione   annuale   del   Comitato,   corredata   dalla   relativa rendicontazione delle spese, da inviare al Comitato / Delegato Regionale ai fini del loro consolidamento in quella regionale, che viene poi trasmessa    all'attenzione ed approvazione  del Consiglio Nazionale;

c)  Indice l’Assemblea Ordinaria, secondo le indicazioni dell’art. 31.1 , entro il  15 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi , ed in Assemblea  straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità , ovvero a seguito   di motivata   richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci Effettivi e Benemeriti della Provincia o dalla metà più uno dei Consiglieri;

d)  istruisce le domande di ammissione di nuovi Soci    e le trasmette, corredate dal proprio motivato parere, al Consiglio  Nazionale,  ove al riguardo non vi sia  la delega dello stesso ;

e)  delibera sulla cessazione dei Soci nei casi di dimissioni e per mancato pagamento della quota sociale annuale, secondo le modalità temporali previste dal Regolamento allo Statuto, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale ;

f)   propone al Consiglio  Nazionale la nomina di Soci Onorari e/o Benemeriti ;

g)  promuove, nel proprio ambito, la conoscenza dell'Associazione, allo scopo di farvi affluire  nuovi associati;

h)  provvede alla riscossione  delle quote sociali e provvede    alla loro rimessa alla Segreteria generale dell'Associazione, dandone contestuale informazione al Comitato Regionale   o al Delegato Regionale.

i)   esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione.

5 - L'aspetto operativo riguardante i punti  sopra indicati viene curato, in via principale, dal

Segretario   unitamente agli altri componenti del Consiglio, coordinati tutti  dal Presidente.

 

Art. 34 - Il Delegato Provinciale

1 - Nelle Province ove sia impossibile costituire una Struttura associativa, per mancanza del numero minimo di Soci previsto  dall'art.  28.1 del presente Statuto,  il Consiglio  Nazionale nomina un Delegato Provinciale.

2 - Detto incarico per la sua natura fiduciaria ha durata  annuale e può essere riconfermato per la stessa durata , più volte,  sempre dal Consiglio Nazionale.

3 -  L'incarico cessa automaticamente nel momento stesso in cui, verificandosi le condizioni previste dallo Statuto, si costituisce la Struttura Provinciale.

La carica di Delegato Provinciale cessa, infine, in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

4 - Il Delegato Provinciale svolge i compiti di cui agli artt.   32 e 33 in quanto compatibili con il suo incarico.

 

 

Art. 35 – Incompatibilità

1 - La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione.

2 - Le cariche di Presidente della Associazione, di Consigliere Nazionale, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di   Componente degli Organi di Giustizia , sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.

3 - Le cariche di Presidente della Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

4 - La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualunque carica a livello Provinciale.

5  - Sono considerate incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti anche coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

6    - Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

7 - Chi venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8  -  In  caso  di  mancata  opzione,  si  ha  l'immediata  automatica  decadenza  dalla  carica  assunta posteriormente.

Art. 36  - Natura e durata delle cariche elettive

1 - Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.

2 - Tutte le cariche elettive negli Organi sia centrali che periferici dell' Associazione durano un quadriennio coincidente con quello olimpico.

3 - La carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale, nonché le cariche negli organi periferici, sono rinnovabili più volte.

Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di membro del Collegio dei Revisori dei Conti e della

Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale,   si rimanda agli articoli 19, 20 e

21,   rispettivamente.

Art. 37 – Candidature

1 - Coloro che intendono essere eletti o rieletti negli Organi dell’Associazione   devono presentare la propria candidatura secondo le seguenti modalità :

a)  Organi Centrali : almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione della Assemblea  dandone  comunicazione  scritta,    accompagnata  dalla  presentazione  a  cura  della Struttura associativa di appartenenza,   per Raccomandata ARR o per Posta Elettronica Certificata (PEC)  al Segretario Nazionale;

b)    Organi Territoriali : almeno    20 (venti) giorni prima della data stabilita per l’effettuazione della Assemblea  dandone  comunicazione  scritta,    accompagnata  dalla  presentazione  a  cura  della Struttura associativa di appartenenza,   per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica al Segretario Nazionale o al Segretario  del competente Organo  territoriale.

2–  Il Presidente e i Componenti del Consiglio Nazionale dell’Associazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI. Per potersi candidare oltre ad essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura,  occorre essere in possesso dei seguenti requisiti :

a) essere Soci Effettivi Individuali o Istituzionali o Benemeriti dell’Associazione, fatta eccezione per i candidati alle cariche di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, i quali possono non appartenere all’Associazione:

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per durata superiore ad un anno;

c) non aver riportato, nell’ambito sportivo, nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI ovvero in ambito del CIP, o di altri Organismi Sportivi internazionali riconosciuti;

d) non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e

metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

e) non avere come fonte primaria prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente collegata all’attività dell’Associazione ;

f)  non avere in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, ovvero in ambito CIP, e con altri Organismi riconosciuti dal CONI o infine contro l’Associazione stessa.

3 –  a) Non è consentito candidarsi a più di una carica associativa.

b) I candidati a ricoprire la funzione di Delegato alle Assemblee Regionali o Nazionali debbono possedere i medesimi requisiti indicati al punto 2.

c) Dette candidature vanno presentate, in forma scritta, all’Organo che ha indetto la relativa Assemblea:

i. Delegato Assemblee regionali sino al momento della Verifica Poteri in sede assembleare

ii. Delegato all’ Assemblea nazionale almeno 2 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea.

4  -  La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione ed il venir meno nel corso del mandato, anche di un solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

5 – La segreteria del competente Organo deve provvedere a rendere pubbliche le candidature pervenute nei termini di cui al primo comma  del presente articolo, mediante sia affissione nella sala assembleare che attraverso la pubblicazione sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea Nazionale, ovvero almeno 15 (quindici) giorni prima nel caso di Assemblee Territoriali.

6 – Avverso le candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche parzialmente. L’impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Associazione, avanti la Commissione di Disciplina ai sensi dell’art.

20.6 del presente statuto.

Art.38 - Le Commissioni

1 - Il Consiglio   Nazionale, ove ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni di lavoro, aventi competenza nei vari campi dell'attività dell' Associazione, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.

2 - Le Commissioni sono presiedute, ciascuna, da un Consigliere nazionale ed i suoi componenti sono scelti tra Consiglieri stessi ed i Soci, ed eventualmente anche tra Esperti non Soci .

3 - Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: nel primo caso cessano al termine dell'incarico loro affidato, nel secondo caso con la cessazione del Consiglio Nazionale che le ha nominate o per scioglimento deliberato dallo stesso  Consiglio.

TITOLO IV –  DISPOSIZIONI  DISCIPLINARI Art. 39 – Sanzioni disciplinari

1 – I Soci che mantengono comportamenti in contrasto con le finalità associative o lesivi della propria dignità o di altri iscritti o della stessa Associazione, in particolare se sottoposti alla sanzione della radiazione da parte di altri Enti sportivi,  ovvero creino fratture in ambito associativo, sono passibili delle sanzioni disciplinari  indicate all’art. 20 del presente Statuto

2 – Nel caso il provvedimento di sospensione,   decadenza o radiazione riguardi un Iscritto che ricopra la funzione di Presidente di Organo Territoriale , l’Organo che eroga la sanzione disciplinare può disporne il Commissariamento.

 

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 40 – Il patrimonio sociale

1 - II patrimonio dell' Associazione è costituito da :

a)  immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;

b)  attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide ;

c)  patrimonio netto ;

d)  debiti e fondi.

2 – Di esso fa parte , oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.

3 – Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni

anno, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 41 - I proventi dell'Associazione

1 - I proventi dell’ Associazione  – con cui perseguire gli scopi di cui all’art. 4 dello Statuto - sono costituiti da:

a)  le quote associative;

b)  i redditi patrimoniali;

c)  l'eventuale contributo del CONI;

d)  i contributi e le erogazioni di Soci, di privati e di Enti pubblici, previa accettazione da parte del

Consiglio  Nazionale;

e)  qualsiasi donazione, lascito e liberalità che le pervenisse da terzi, previa accettazione da parte di

Consiglio  Nazionale e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 42 - L'esercizio finanziario

1 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 – La gestione amministrativa dell’Associazione ,   a livello centrale   e   territoriale, è disciplinata da

apposito Regolamento d’amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio Nazionale,

3 - Nel corso di ogni esercizio finanziario il Consiglio Nazionale delibera :

a) entro il 31 marzo , il bilancio consuntivo  dell’anno precedente ;

b) entro il 30 novembre, il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Il Consiglio   Nazionale ha cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per Assemblea Nazionale Ordinaria, i bilanci annuali, unitamente alla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio   Nazionale, accompagnata da quella del Collegio dei   Revisori, presso la sede sociale a disposizione dei Soci.

4 - Gli eventuali avanzi di esercizio devono essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

TITOLO VI - MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE Art. 43 - Modifiche dello Statuto

1 - Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate sia dal Consiglio   Nazionale, sia da un terzo dei Soci Effettivi dell’Associazione.

2 - Il Consiglio   Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, da convocare e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle proposte suddette.

Nell'ordine del giorno dell' Assemblea devono essere riportate integralmente le proposte di modifica.

3 - Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale Straordinaria e per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono indicate all'art. 12.

4 - Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del

CONI.

Art. 44 - Scioglimento dell'Associazione

1 - La proposta di scioglimento dell' Associazione deve essere presentata al Consiglio Nazionale, con richiesta scritta e motivata da almeno i quattro quinti dei Soci dell’Associazione aventi diritto di voto.

2 - Il Consiglio   Nazionale, verificata la regolarità della proposta, indice l'Assemblea Straordinaria da convocarsi e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale Straordinaria e per l 'approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione sono indicate all’art.l2.

3 - In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i Soci, ma dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformemente a quanto stabilirà la stessa Assemblea Nazionale Straordinaria, con la stessa maggioranza necessaria per lo scioglimento dell’ Associazione.

 

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

 

 Art. 45 – Criteri di interpretazione

1 - In casi di controversie interpretative sia dello Statuto sia dei Regolamenti, è c competente la Commissione di Disciplina.

Art. 46 - Clausola compromissoria

1 - I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci. Questi ultimi si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle sociali per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra costoro e l'Associazione.

Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo le controversie che non dovessero rientrare nella competenza degli organi di giustizia sociale e connesse con l'attività associativa.

2 - Il Consiglio  Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo.

Entro trenta giorni dalla richiesta di deroga l'organo predetto è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato, fermo restando che l'eventuale diniego deve essere compiutamente motivato.  Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.

3 - L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 47 – Collegio Arbitrale

1 - Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente, scelto di comune accordo dalle Parti e da due membri,  nominati uno da ciascuna delle Parti. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Appello Nazionale  che provvederà anche all'arbitro di Parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto.

2 - Gli arbitri, perché cosi espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.

3 -  Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale,  e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle Parti.

 

 

Art. 48 - Disposizioni transitorie e finali

1 – In prima applicazione del presente Statuto nel corso dell’anno 2020 , e secondo la tempistica prevista per le Strutture Territoriali dell’Associazione dagli artt. 24 e 31,  si dovranno tenere le relative Assemblee per  la partecipazione dei Soci  alle Assemblee Regionali ed a quella Nazionale.

2 – In deroga all’art. 28.1 , che troverà applicazione a partire dall’1/1/2021 , potranno prendere parte al procedimento elettorale di cui al comma 1 tutte le Strutture associative costituenti i relativi Comitati Provinciali che , alla data del 31/12/2019 ,  contano  almeno 10 (dieci) Soci Effettivi.

3 – L’approvazione del Regolamento attuativo del presente Statuto è demandata al Consiglio Nazionale che deve adottarne il testo definitivo entro il termine massimo di un anno dall’approvazione dello Statuto da parte del CONI.

4 - Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per quanto applicabili,   ed i principi generali dell'Ordinamento Sportivo, nonché le norme del Codice Civile.

5 – Il presente Statuto  entra in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

( Approvato in Roma dall’Assemblea Nazionale – parte Straordinaria – del 2 marzo 2019 e del 15 ottobre 2020, rispettivamente approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n° 125 il 26 marzo 2019 e relative  integrazioni approvate il 19 gennaio 2021)

 

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